Descrizione
L'amministratore di sostegno tutela e aiuta chi, anche temporaneamente, non è autonomo e non può provvedere ai propri interessi a causa di una menomazione sia fisica che psichica (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3, com. 1). L'amministratore di sostegno assiste le persone nell'affrontare problemi concreti e quotidiani, come investire somme di denaro e prestare consensi alle cure mediche.
L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve giurare di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, tenendo conto dei bisogni del beneficiario. Può essere revocato se non è idoneo o se l'interessato non ne ha più bisogno.
Il ricorso introduttivo per la nomina di un amministratore di sostegno può essere inoltrato al tribunale, dal servizio sociale professionale, nei casi in cui sia assente la rete familiare o in presenza, all'interno della stessa, di una elevata conflittualità, a fronte dell’impellente necessità di intervenire a tutela del soggetto.
La domanda deve essere presentata direttamente al tribunale competente.
Il giudice tutelare nomina l'amministratore di sostegno entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (Legge 09/01/2004, n. 6, art. 3).
In Comune di Ospedaletto Euganeo …
CHI PUO’ AVVIARE LA PROCEDURA
Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:
- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell’interdetto;
- curatore dell’inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno
COME FARE
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale – Sezione Volontaria Giurisdizione del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.